Anno II Numero 69 del 10/03/2011
associazione culturale impegnata nella promozione di studi e ricerche sociali ed economiche

Perché difendo i quesiti referendari. Un migliore bilanciamento tra diritti - di Stefano Ceccanti

10/05/2005 -- La campagna astensionistica è certo legittima. Tuttavia se un costituzionalista come Michele Ainis ricorda che all’Assemblea Costituente il quorum era stato pensato per altri scenari (che una piccola minoranza di Sì smentisse un voto parlamentare per la poca rilevanza dei temi) non fa che ripetere una cosa nota. La campagna è lecita, ma non se ne attribuisca la volontà ai Costituenti, che pensavano solo alle libere scelte dei cittadini.

La campagna astensionistica è certo legittima. Tuttavia se un costituzionalista come Michele Ainis ricorda che all’Assemblea Costituente il quorum era stato pensato per altri scenari (che una piccola minoranza di Sì smentisse un voto parlamentare per la poca rilevanza dei temi) non fa che ripetere una cosa nota. La campagna è lecita, ma non se ne attribuisca la volontà ai Costituenti, che pensavano solo alle libere scelte dei cittadini.

Lecito non significa però né logico né opportuno. Lo stesso ragionamento vale per il ricorso ai precedenti inviti all’astensionismo. Sull’articolo 18 molti dirigenti sindacali e politici volevano evitare che attraverso la modifica per via referendaria dello Statuto dei lavoratori si imponesse per legge a tutte le aziende la stessa normativa, restringendo l’autonomia dei soggetti sociali. L’astensione era contro l’invadenza della legge. Qui invece mira a mantenere un ruolo penetrante della legge, a mantenere divieti, giusti o sbagliati che siano. Sono conseguenze logicamente opposte. Vi è poi un argomento da liberalismo oligarchico secondo il quale l’astensionismo sarebbe giustificato quando il referendum lo chiede una parte dei cittadini. La Costituzione attribuisce però ad alcuni soggetti alla pari di altri il diritto di chiedere il referendum (cittadini, consigli regionali e, nel caso della revisione costituzionale, parlamentari).
Un quesito non mi sembra a priori giudicabile come più o meno sensato perché viene chiesto da un soggetto o da un altro, a prescindere dal merito.
Nel nostro caso, però, chi propone l’astensione pensa che i temi siano importantissimi, ma che la legge dia già risposte ragionevoli. Se pensa questo dovrebbe votare No, non astenersi.

Infine, sull’eventuale successo del Sì viene prospettato un inesistente effetto giuridico: si dice che il Parlamento non potrebbe più intervenire. In realtà il Parlamento per un certo periodo di tempo non potrebbe ripristinare la sola normativa abrogata, ma per il resto è pienamente in grado di intervenire, secondo la Corte Costituzionale per “correggere, modificare o integrare la disciplina residua”. Anzi, talora ha anche ecceduto, andando di fatto contro la volontà degli elettori, dalla soppressione del Ministero dell’Agricoltura, alla legge elettorale per la Camera col voto su liste di partito.
Il problema esiste per il quarto quesito, quello sulla fecondazione eterologa, che è obiettivamente il più secco e per questo più problematico, giacché esso, in sostanza, conduce da una proibizione assoluta a un permesso assoluto, mentre sarebbero in astratto possibili (e opportune) varie soluzioni intermedie, che consentano l’eterologa quando l’omologa sia impossibile. La vittoria dei Sì non le preclude.

Veniamo poi alle imprecisioni degli argomenti contrari sugli altri quesiti. Il primo, sulla ricerca scientifica, non smantella le proibizioni oggi presenti nell’articolo 13, a cominciare da quelle che vietano di produrre embrioni a fini di ricerca e di procedere a selezioni eugenetiche. Esso si limita a consentire che gli embrioni non impiantati e che deperirebbero possano essere utilizzati per nuove cure. Si vota quindi su questo aspetto specifico. Contro di esso viene avanzata un’obiezione pratica, che è superabile: il fatto che non vi sia certezza a priori dei risultati e che siano aperte altre linee di ricerca non è un motivo per non tentare altre strade.

La ricerca serve a verificare ipotesi. Più rilevante quella di carattere ideologico, secondo cui l’embrione è persona o, quanto meno, nel dubbio andrebbe trattato come persona. Di fronte all’odierno pluralismo filosofico il legislatore (e il cittadino nel referendum lo è) non può essere chiamato a una scelta aprioristica che incide su tutti: non andrebbe forse al di là del limite della politica, che va osservato nondimeno dei limiti da apporre alla ricerca e ai desideri individuali?

Ciò che si può fare è partire dalla valorizzazione di ciò che accomuna, l’idea che l’embrione non sia una cosa e che quindi meriti rispetto per la sua dignità. Una ricerca che intervenga solo quando gli embrioni siano destinati a sicuro deperimento non mi sembra violare questa soglia di rispetto. Simile il problema per gli altri due quesiti (comunemente chiamati salute della donna e diritti del concepito), che, dopo la sentenza della Corte n. 48/2005, sono equivalenti. L’unica cosa che li differenziava, l’intervento sui diritti del concepito, è stata completamente svuotata dalla sentenza, in cui si afferma che “la norma presenta un contenuto meramente enunciativo, dovendosi ricavare la tutela… dal complesso” della legge. Il problema non sta quindi in un riconoscimento astratto di diritti, ma nel bilanciamento tra due diritti entrambi meritevoli di tutela, la salute fisica e psichica della donna da un lato e quello alla vita del concepito dall’altro.

Qui il discorso si intreccia necessariamente con la legge sull’aborto: all’inizio del percorso prevale il concepito, vietando l’analisi pre-impianto. Ciò spinge la donna a un impianto al buio, dopo il quale essa prevale col ricorso all’aborto terapeutico sulla base della diagnosi pre-natale. Infine torna prevalere il feto nella parte finale della gravidanza. Ma l’aborto terapeutico non è certo un male minore rispetto all’analisi pre-impianto. Qui i sostenitori dell’astensione tacciono, ma per coerenza interna dovrebbero già ora proporre una revisione della legge sull’aborto. Non è quindi in discussione una posizione ideologica che nega il diritto alla vita, ma come bilanciare i due diritti: i paletti cambiano da ordinamento a ordinamento, dal numero di settimane in cui l’aborto è depenalizzato a varie forme di dissuasione, e ognuno ha in mente un punto di equilibrio diverso, ma ci deve essere una logica, quella secondo cui, procedendo nella gravidanza la tutela della salute della madre all’inizio prevalente, se non si traduce in scelta, lascia poi lo spazio al crescere della tutela del nascituro.


Questo modo di ragionare non è ignoto a uomini di Chiesa: che cosa fa, in ultimo, il Compendio della dottrina sociale, sui temi della legittima difesa e dell’ingerenza umanitaria, se non bilanciare la tutela di alcuni diritti (delle popolazioni oppresse, degli Stati minacciati) con quelle di altri (coloro contro i quali usare la forza). Le bombe su Belgrado non erano indolori né colpivano solo militari quando si trattava di difendere gli albanesi del Kossovo. Il diritto svolge per lo più il ruolo ingrato e incerto di dare criteri di bilanciamento, non di risolvere dilemmi tra verità ed errore. Lo fanno anche, con vari limiti, i quesiti. Credo che lo facciano meglio delle parti della legge 40 che vogliono abrogare.


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